Formazione Macchine e Attrezzature da Lavoro

Il d.lgs. 81/08 e s.m.i. definisce nel titolo III capo I l’attrezzatura di lavoro come qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro e prevede una serie di obblighi in capo al datore di lavoro per il suo uso sicuro.
La definizione offerta del Decreto Legislativo n.81 del 2008 ha cercato di definire quali prodotti utilizzati in un ambiente di lavoro siano da considerarsi effettivamente come attrezzature e quindi soggette alla gestione sicura prevista dal titolo III capo I.
In relazione alle macchine ed attrezzature da lavoro, il datore di lavoro ha precise responsabilità. In particolare prima di metterle a disposizione dei lavoratori deve sceglierle tenendo in considerazione:
• condizioni e caratteristiche di lavoro;
• rischi presenti nell’ambiente;
• rischi derivanti dal loro impiego;
• rischi derivanti da interferenze con attrezzature già in uso.
Per fare questo dovrà valutare le attività da svolgere e verificare quali siano sul mercato le attrezzature più idonee o specifiche per svolgere l’attività.
Per questi motivi in particolare dovrà essere verificato che le stesse:
• siano conformi ai requisiti riportati dalle specifiche direttive di prodotto o ai requisiti all’allegato V del D.Lgs. 81/2008;
• siano idonee ai fini della sicurezza;
• siano adeguate al lavoro da svolgere;
• siano utilizzate in conformità alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie;
• siano installate e utilizzate conformemente alle istruzioni.
Il Datore di Lavoro è tenuto ad effettuare verifiche periodiche sulle macchine e le attrezzature di lavoro con il fine di verificare lo stato di conservazione e l’efficienza ai fini della sicurezza.

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