Formazione Specifica

Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro prevede che ogni datore di lavoro provveda a formare i lavoratori in relazione al settore di rischio operativo dell’azienda (art. 37 D.Lgs. 81/2008). Cosi come in relazione alle attività ad egli attribuite.
Per questo motivo ogni lavoratore quindi dovrà sostenere dei percorsi formativi specifici in ragione sia del settore di riferimento ATECO in cui ricade l’azienda in cui opera, sia dell’attività a cui è addetto.
Per questo motivo, ad esempio, il percorso formativo di un lavoratore prevede una prima formazione di carattere generale e una successiva tesa ad approfondire le tipologie di rischio riferibili alla suo settore e mansione.
I corsi di formazione specifica per lavoratori sono quindi suddivisi in rischio basso, rischio medio e rischio alto. Ugualmente un lavoratore potrebbe essere incaricato di svolgere attività di prevenzione incendio, primo soccorso, cosi come assegnato ad un macchinario particolare.
In allineamento con la classe di rischio, in ottemperanza dell’accordo stato regioni del 21/12/2011, i corsi di formazione specifica per lavoratori dovranno avere quale oggetto di trattazione “rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”. La formazione, inoltre, dovrà essere soggetta a ripetizioni periodiche nel caso di “evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
Ad esempio, in base alla classificazione di rischio e corrispondenza ATECO, i lavoratori dovranno frequentare le seguenti ore di formazione:

  • 4 ore per i settori della classe di rischio basso;
  • 8 ore per i settori della classe di rischio medio;
  • 12 ore per i settori della classe di rischio alto.

Il percorso formativo, ai sensi del punto 10 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, per i lavoratori neoassunti deve essere svolta contestualmente all’assunzione ed in ogni caso deve essere completato entro 60 giorni dall’assunzione. Responsabile dell’adempimento alla formazione è il Datore di Lavoro.

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