Corsi Antincendio Livello 3 FOR (ex Rischio Alto)

I corsi per addetti antincendio livello 3 (ex Rischio Alto) ad Ancona vengono attivati su richiesta.

AGRsicurezza organizza questo percorso formativo con date e orari personalizzati per aziende, enti e organizzazioni. A seguito della richiesta di attivazione del corso, sarà formulato il preventivo per lo svolgimento della formazione. Perciò le date e gli orari di frequenza delle sessioni formative sono concordati direttamente con i referenti aziendali. Si precisa che l’avvio del corso è garantito al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Costi e iscrizioni al corso addetti antincendio livello 3 (ex Rischio Alto)

La quota di iscrizione comprende l’intero percorso formativo: parte teorica, prova pratica e rilascio dell’attestato valido ai sensi di legge. I costi possono variare in base alla disponibilità, alle eventuali offerte attive e alla tipologia di corso richiesto.

Di seguito è riportata la tabella riepilogativa dei costi. Per ricevere un preventivo aggiornato o verificare eventuali promozioni, è possibile contattarci direttamente.

TIPO di CORSO FORMAZIONE TEORIA FORMAZIONE PRATICA TOTALE ORE SINGOLO PARTECIPANTE PRENOTA
Formazione Antincendio Tipo 3 FOR (ex Rischio Alto) 12 ore 4 ore 16 ore 265,00 €   IVA esclusa »Iscriviti
Aggiornamento Antincendio Tipo 3 AGG (ex Alto) 5 ore 3 ore 8 ore 175,00 €   IVA esclusa »Iscriviti

Struttura del corso addetti antincendio livello 3 (ex Rischio Alto)

Il corso addetti antincendio livello 3 FOR è composto da una parte teorica e una parte pratica.

Per lo svolgimento della  prova pratica, in conformità al decreto ministeriale D.M. 02/09/2021, AGRsicurezza metterà a disposizione dei partecipanti al corso i seguenti dispositivi di protezione individuali antincendio:

✓ 🧤 Guanti protettivi EN388 🧤 ✓

 ⛑️ Caschi antincendio con visiera protettiva EN443 ⛑️

✓ 🧥 Giacche ignifughe EN ISO 11612, EN 1149, ISO 13688  🧥 ✓

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Dove si svolge il corso

I corsi per addetti antincendio livello 3 si svolgono presso le nostre aule didattiche situate in zona Ancona Sud. Le sedi formative dedicate alla teoria e alla pratica sono facilmente raggiungibili da tutta la provincia di Ancona e dalle principali città delle Marche.

Sede dei corsi ad Ancona (zona Baraccola)

La sede dei corsi ad Ancona è comodamente raggiungibile sia dal centro città sia dai comuni limitrofi. In particolare, è facilmente accessibile da Camerano, Osimo, Castelfidardo, Numana, Sirolo, Loreto, Filottrano, Falconara, Jesi e Senigallia.

Grazie alla vicinanza con il casello autostradale A14 Ancona Sud, la sede è raggiungibile anche da Macerata, Recanati, Porto Recanati, Civitanova Marche, Fano, Ascoli, Pesaro e da molte altre località della regione.

Operiamo stabilmente all’interno della Regione Marche e, su richiesta, possiamo organizzare la formazione anche su tutto il territorio nazionale ed estero. Quando presenti le condizioni, la formazione può essere svolta anche direttamente presso le sedi aziendali.

Quando, come e perché svolgere il corso antincendio livello 3

Domande e risposte sulla formazione per addetti antincendio

I corsi antincendio sono obbligatori per tutti gli operatori nominati quali addetti antincendio, come previsto dalla normativa vigente. La formazione deve essere svolta successivamente alla nomina del lavoratore ad addetto antincendio e rinnovata periodicamente per garantire competenze aggiornate e conformità alle normativa di sicurezza.

Di seguito sono riportate alcune domande utili per comprendere quando è necessario svolgere il corso, quali lavoratori devono essere formati e quali obblighi ricadono sulle aziende.

I corsi per addetti antincendio livello 3 devono essere svolti dai lavoratori incaricati di presidiare il rischio incendio all’interno dell’organizzazioni classificate a rischio elevato. In particolare sottolineiamo come oltre al corso di formazione gli addetti antincendio livello 3 dovranno superare la prova di abilitazione tecnica. Questa è un prova di valutazione finale da svolgere presso i comandi Vigili del Fuoco.

La formazione è obbligatoria per i lavoratori incaricati di ricoprire il ruolo di addetto antincendio. Questo in ragione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per questo motivo gli addetti antincendio, devono frequentare il relativo corso. Indipendentemente dal fatto che sia assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato. Allo stesso modo devono essere formati un socio lavoratore di una cooperativa. Cosi come ogni altro personale dipendente in qualsiasi modo inquadrato all’interno dell’azienda, nel caso in cui sia stato incaricato di presidiare il rischio incendio. Ugualmente la formazione deve essere somministrata anche ad un operatore di volontariato. Ad esempio i volontari del servizio civile, dei vigili del fuoco e della protezione civile devono essere addestrati prima di essere adibiti a tale attività.

Modalità di Formazione

Come indicato dalla legge ogni nuovo addetto deve essere formato entro 60 giorni dall’assunzione dell’incarico. Successivamente la formazione deve essere aggiornata.

I corsi per addetti antincendio livello 3 sono corsi di formazione specifica. Ad ogni modo sono rivolti solo a coloro che siano stati nominati a presidio del rischio incendio in attività in aziende classificate a livello 3. In caso di appartenenza a settori di rischio inferiore, gli addetti antincendio, saranno tenuti a frequentare il corso antincendio di livello 1 FOR o livello 2 FOR. Questo in ragione del livello associato all’organizzazione di appartenenza.

Ai sensi dell’art. 6, comma 3 D.M. 10/03/1998 è previsto che conseguano l’idoneità tecnica di sui all’art. 3 legge n609 del 28/11/1996:

  • attività a rischio di incidente rilevante;
  • fabbriche e depositi di esplosivi;
  • centrali termoelettriche;
  • impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
  • impianti e laboratori nucleari;
  • depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2;
  • attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2;
  • aeroportistazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, sup. a 5.000 m2 e metropolitane;
  • alberghi con oltre 100 posti letto;
  • ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
  • scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
  • uffici con oltre 500 dipendenti;
  • locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
  • edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 7 novembre 1942 n. 1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta a pubblico superiore a 1000 m2
  • cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
  • cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

I corsi antincendio livello 3 puntano a formare lavoratori addetti al presidio dei rischi di incendio in aziende classificate livello 3.

In ragione del Testo Unico D.lgs.81/2008 il datore di lavoro deve nominare uno o più addetti incaricati della sicurezza antincendio.  Per legge non è definito il numero di addetti da formare a presidio del rischio incendi. Per questa ragione è il datore di lavoro che decide il numero di addetti da formare. In ogni caso il datore di lavoro deve prendere la sua decisione in funzione della valutazione del rischio incendio ed in ragione della sua organizzazione. Come conseguenza della sua valutazione può decidere il numero di addetti a cui affidare l’incarico.

Ad esempio, consideriamo in particolare quelle attività aziendali che prevedono dei turni. In ogni caso per ciascun turno dovrà essere presente un addetto al rischio antincendio. Cosi come nel caso di reparti aziendali separati sarà necessario nominare un addetto per ogni reparto.

In considerazione delle disposizioni in salute e sicurezza lavoro il datore di lavoro deve nominare degli addetti a presidio del rischio incendio.  Il D.Lgs. 81/2008, nel caso specifico del rischio incendio, prevede che i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio devono ricevere un’adeguata formazione. In altre parole una formazione specifica sul rischio ed un aggiornamento periodico. Quindi l’obbligo formativo è una diretta conseguenza della legge.

Nel caso in cui il datore di lavoro assuma personalmente il presidio del rischio incendio è tenuto, allo stesso modo, a formarsi. Questo con il fine di poter dimostrare di possedere la dovuta comprensione e capacità di presidio del rischio incendio.

In conclusione, indipendentemente dal tipo di impresa e settore operativo, il datore di lavoro deve dimostrare di aver valutato ed attuato le misure di prevenzione e protezione dal rischio incendio. In ogni caso la nomina degli addetti e la loro formazione è, in primo luogo, una delle misure previste in modo specifico per legge. Al fine di adempiere l’obbligo, come è noto, i contenuti formativi e le modalità di formazione sono stati appositamente definiti con una legislazione specifica.

In particolare, ricordiamo la normativa di riferimento:

Do

Domanda di Idoneità Tecnica

Ai fini dello svolgimento della prova di idoneità tecnica antincendio, il rappresentante degli addetti antincendio, deve inoltrare domanda al Comando Provinciale Vigili del Fuoco. Il Comando presso cui inoltrare la domanda è quello del luogo dove ha sede lo stabilimento aziendale in cui operano i lavoratori nominati addetti antincendio. Solitamente per ciascun partecipante è prevista una quota di partecipazione di euro 58,00. Questo in base a quanto indicato nel D.M. 14/03/2012.

La richiesta di idoneità va inviata tramite la modulistica reperibile presso il Comando Vigili del Fuoco della provincia di riferimento, con annesso eventuale bollo se non si è esenti. Sottolineiamo che alla domanda di richiesta della prova di idoneità occorrerà versare i corrispettivi previsti dai VVF nelle modalità da loro indicate. In aggiunta gli aspiranti addetti dovranno rilasciare ai Vigili del Fuoco l’attestato di frequenza del corso di formazione di livello 3.

Come è strutturata la prova di accertamento idoneità tecnica presso i vigili del fuoco (VVF)

Solitamente l’accertamento di idoneità consistere in un questionario, una prova orale ed una prova pratica, effettuata da una commissione. La commissione è nominata dal Direttore Regionale VVF e costituita presso la sede centrale del Comando di svolgimento dell’idoneità tecnica.

Per la prova pratica è richiesto ai partecipanti al corso di depositare presso l’area prevista per la prova di idoneità il materiale per prova spegnimento. Di solito trattasi di:

  • Estintori ad anidride carbonica (CO2) da kg 5 e di scorta in base al numero dei partecipanti.
  • Una bombola di G.P.L. in base al numero dei partecipanti.

Il trasporto del materiale presso l’area prova indicata dai VVF dovrà essere eseguito a cura dai partecipanti. Terminata la prova occorrerà prevedere anche alla loro rimozione, ossia al loro prelievo. Per quanto motivo si consiglia di contrassegnare il materiale depositato presso l’area di svolgimento prova idoneità al fine di evitare confusione fra il materiale depositato da diversi partecipanti.

**NOTA BENE: Precisiamo come le indicazioni fornite nel presente testo sono solamente di tipo puramente indicativo. Questo per il semplice fatto che ogni comando provinciale dei vigili del fuoco può prevedere differenti costi e modalità di svolgimento della prova di idoneità tecnica. Si consiglia di prendere sempre contatti con il Comando Provinciale della propria area territoriale al fine di verificare le modalità con cui svolgere la prova di idoneità tecnica.