CORSI ANTINCENDIO LIVELLO 1

I corsi antincendio livello 1 ad Ancona svolti a calendario o attivati su richiesta in modo da garantire flessibilità organizzativa. Per i corsi attivati su richiesta, la frequenza oraria e la data del corso possono essere concordate in base alle esigenze dei partecipanti e della necessità aziendali, assicurando un percorso formativo adattabile e personalizzato. Le date a calendario potrebbero subire variazioni in funzione delle iscrizioni ma, una volta confermata, la sessione non subirà modifiche. L’attivazione del corso è garantita al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

Costi e iscrizioni al corso antincendio livello 1

La quota di iscrizione comprende l’intero percorso formativo: parte teorica, prova pratica e rilascio dell’attestato valido ai sensi di legge. I costi possono variare in base alla disponibilità, alle eventuali offerte attive e alla tipologia di corso richiesto.

Di seguito è riportata la tabella riepilogativa dei costi. Per ricevere un preventivo aggiornato o verificare eventuali promozioni, è possibile contattarci direttamente.

TIPO di CORSO FORMAZIONE TEORIA FORMAZIONE PRATICA TOTALE ORE SINGOLO PARTECIPANTE PRENOTA
Formazione Antincendio Tipo 1 FOR (ex Rischio Basso) 2 ore 2 ore  4 ore 100,00 €   IVA esclusa »Iscriviti
Aggiornamento Antincendio Tipo 1 (ex Basso) / 2 ore 2 ore 60,00 €   IVA esclusa »Iscriviti

Struttura del corso antincendio livello 1

Il corso antincendio livello 1 FOR è composto da una parte teorica e una parte pratica.

Per lo svolgimento della  prova pratica, in conformità al decreto ministeriale D.M. 02/09/2021, AGRsicurezza metterà a disposizione dei partecipanti al corso i seguenti dispositivi di protezione individuali antincendio:

✓ 🧤 Guanti protettivi EN388 🧤 ✓

✓ ⛑️ Caschi antincendio con visiera protettiva EN443 ⛑️✓

✓ 🧥 Giacche ignifughe EN ISO 11612, EN 1149, ISO 13688  🧥 ✓

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Dove si svolge il corso

I corsi antincendio livello 1 si svolgono presso le nostre aule didattiche situate in zona Ancona Sud. Le sedi formative dedicate alla teoria e alla pratica sono facilmente raggiungibili da tutta la provincia di Ancona e dalle principali città delle Marche.

Sede dei corsi ad Ancona (zona Baraccola)

La sede dei corsi ad Ancona è comodamente raggiungibile sia dal centro città sia dai comuni limitrofi. In particolare, è facilmente accessibile da Camerano, Osimo, Castelfidardo, Numana, Sirolo, Loreto, Filottrano, Falconara, Jesi e Senigallia.

Grazie alla vicinanza con il casello autostradale A14 Ancona Sud, la sede è raggiungibile anche da Macerata, Recanati, Porto Recanati, Civitanova Marche, Fano, Ascoli, Pesaro e da molte altre località della regione.

Operiamo stabilmente all’interno della Regione Marche e, su richiesta, possiamo organizzare la formazione anche su tutto il territorio nazionale ed estero. Quando presenti le condizioni, la formazione può essere svolta anche direttamente presso le sedi aziendali.

Quando, come e perché svolgere il corso antincendio livello 1

Domande e risposte sulla formazione per addetti antincendio

I corsi antincendio sono obbligatori per tutti gli operatori nominati quali addetti antincendio, come previsto dalla normativa vigente. La formazione deve essere svolta successivamente alla nomina del lavoratore ad addetto antincendio e rinnovata periodicamente per garantire competenze aggiornate e conformità alle normativa di sicurezza.

Di seguito sono riportate alcune domande utili per comprendere quando è necessario svolgere il corso, quali lavoratori devono essere formati e quali obblighi ricadono sulle aziende.

I corsi antincendio livello 1 devono essere svolti dai lavoratori incaricati di presidiare il rischio incendio all’interno dell’organizzazione aziendale. In altre parole da coloro che sono stati nominati per ricoprire il ruolo di addetti alla prevenzione incendi e gestione emergenze.

Come conseguenza della nomina ad addetto antincendio, i lavoratori devono essere formati. La formazione è obbligatoria per i lavoratori incaricati di ricoprire il ruolo di addetto antincendio. Questo in ragione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Conseguentemente il lavoratore, nominato addetto antincendio, deve frequentare il relativo corso. Indipendentemente dal fatto che sia assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato. Allo stesso modo devono essere formati un socio lavoratore di una cooperativa. Cosi come ogni altro personale dipendente in qualsiasi modo inquadrato all’interno dell’azienda, nel caso in cui sia stato incaricato di presidiare il rischio incendio. Ugualmente la formazione deve essere somministrata anche ad un operatore di volontariato. Ad esempio i volontari del servizio civile, dei vigili del fuoco e della protezione civile devono essere addestrati prima di essere adibiti a tale attività.

Modalità di Formazione

Come indicato dalla legge ogni nuovo addetto deve essere formato entro 60 giorni dall’assunzione dell’incarico. Successivamente la formazione deve essere aggiornata. In ogni caso vi è l’obbligo di formazione se vi è un cambio di mansione o una variazione del rischio. Gli addetti devono essere formati in ragione del livello in cui rientra l’organizzazione aziendale.

Come tali i corsi per addetti antincendio livello 1 sono corsi di formazione specifica. Ad ogni modo sono rivolti solo a coloro che siano stati nominati a presidio del rischio incendio. Nel caso in cui svolgano attività nei settori considerati di livello 1.

In caso di appartenenza a settori di rischio superiore, gli addetti antincendio, saranno tenuti a frequentare il corso antincendio livello 2 FOR o livello 3 FOR. Questo in ragione del livello di livello in cui è ricompresa l’organizzazione di appartenenza.

In generale sono considerati settori di Livello 1 quelle attività non catalogate nelle fattispecie rientrati nei livello 2 e livello 3. In altre parole sono classificare a livello 1 quelle attività in cui le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai. Cosi come non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

A titolo di esempio possiamo pensare ad attività di commercio ingrosso e al dettaglio, attività artigianali, alberghi, ristoranti e assicurazioni. Cosi come i servizi immobiliari, di informatica, le associazioni ricreative, culturali, sportive, i servizi domestici nonché le organizzazioni extra territoriali.

I lavoratori nominati addetti antincendio devono conseguire anche la formazione base lavoratori, in caso la stessa non sia già stata svolta.

I corsi antincendio Livello 1 puntano a formare lavoratori addetti al presidio dei rischi di incendio in aziende classificate a livello 1.

In ragione del Testo Unico D.lgs.81/2008 il datore di lavoro deve nominare uno o più addetti incaricati della sicurezza antincendio. In particolare in tutte quelle imprese con più di 5 lavoratori. Nel caso il numero di lavoratori sia inferiore a 5, la mansione di addetto antincendio può essere anche svolta da datore di lavoro.

Per legge non è definito il numero di addetti da formare a presidio del rischio incendi. Per questa ragione è il datore di lavoro che decide il numero di addetti da formare. In ogni caso il datore di lavoro deve prendere la sua decisione in funzione della valutazione del rischio incendio ed in ragione della sua organizzazione. Come conseguenza della sua valutazione può decidere il numero di addetti a cui affidare l’incarico.

Ad esempio, consideriamo in particolare quelle attività aziendali che prevedono dei turni. In ogni caso per ciascun turno dovrà essere presente un addetto al rischio antincendio. Cosi come nel caso di reparti aziendali separati sarà necessario nominare un addetto per ogni reparto.

In conclusione ricordiamo che si intendono di livello 1 i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui:

  • le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai;
  • non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

In considerazione delle disposizioni in salute e sicurezza lavoro il datore di lavoro deve nominare degli addetti a presidio del rischio incendio. Questo nel caso in cui non possa assumere egli stesso il ruolo, ad esempio in organizzazioni con meno di 5 lavoratori.

Il D.Lgs. 81/2008, nel caso specifico del rischio incendio, prevede che i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio devono ricevere un’adeguata formazione. In altre parole una formazione specifica sul rischio ed un aggiornamento periodico. Quindi l’obbligo formativo è una diretta conseguenza della legge.

Nel caso in cui il datore di lavoro assuma personalmente il presidio del rischio incendio è tenuto, allo stesso modo, a formarsi. Questo con il fine di poter dimostrare di possedere la dovuta comprensione e capacità di presidio del rischio incendio.

In conclusione, indipendentemente dal tipo di impresa e settore operativo, il datore di lavoro deve dimostrare di aver valutato ed attuato le misure di prevenzione e protezione dal rischio incendio. In ogni caso la nomina degli addetti e la loro formazione è, in primo luogo, una delle misure previste in modo specifico per legge. Al fine di adempiere l’obbligo, come è noto, i contenuti formativi e le modalità di formazione sono stati appositamente definiti con una legislazione specifica.

In particolare, ricordiamo la normativa di riferimento: