In tema di formazione sicurezza stagisti tirocinanti studenti lavoratori part-time precisiamo che tali soggetti devono essere tutti formati in ambito sicurezza sul lavoro. Questo in base al D.Lgs. 81/2008 il quale prevede che tutti i lavoratori devono essere informati, formati ed addestrati dal datore di lavoro.

In ogni caso uno stagista, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) del D.lgs. 81/08, è assimilato ad un lavoratore. Cosi come un tirocinante o uno studente lavoratore part-time. Per questo motivo il datore di lavoro deve assicurare che tali soggetti abbiano la stessa tutela prevista per tutti i dipendenti.

Per dirla in altre parole la legge non fa una distinzione basata sulla tipologia del rapporto lavorativo. In ogni caso tutti i subordinati devono essere formati. Indipendentemente dal fatto che vi sia in essere un rapporto subordinato di carattere formale o un rapporto atipico.

Ad esempio, uno studente minorenne che durante le vacanze estive lavora come stagista, anche se non ha un ruolo preciso e ben definito deve essere formato. Questo indipendentemente dal fatto che presti attività lavorativa all’interno di un ristorante, in un ufficio ovvero in una micro, piccola, media o grande impresa.

Allo stesso modo un tirocinante che presti attività all’interno di un’organizzazione per acquisire conoscenze professionali deve essere formato. Ad esempio un aspirante avvocato o dottore commercialista oppure ingegnere deve ricevere la dovuta formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ugualmente uno studente lavoratore con contratto di tipo part-time, deve essere formato.

Ricapitolando qualunque sia il rapporto contrattuale il lavoratore deve essere informato, formato e addestrato dal datore di lavoro. Questo al fine di ottemperare correttamente all’obbligo di formazione ex art. 37, comma 1 del D.lgs. 81/08, disciplinato dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. Stagisti tirocinanti studenti lavoratori part-time sono equiparati a soggetti lavoratori.

Che tipo di formazione occorre impartire a stagisti tirocinanti studenti lavoratori part-time in ambito sicurezza sul lavoro? 

La formazione prevista per stagisti tirocinanti o studenti lavoratori part-time è la stessa prevista per tutti i lavoratori. Detto in altro parole, in ottemperanza all’Accordo Stato Regioni, deve essere impartita una formazione generale della durata di 4 ore ed una formazione specifica. La formazione specifica dovrà corrispondere al grado di rischio del settore in cui opera l’impresa, ossia di rischio basso, medio o alto. Come noto la formazione specifica è identificata tramite il settore ATECO nella quale è classificata l’impresa. In ragione del grado di rischio sono previste differenti ore di formazione, cosi come previsto per la formazione lavoratori. Ossia 4 ore di formazione per il rischio basso, 8 ore di formazione per il rischio medio e 12 ore di formazione per il rischio alto.

Inoltre, nel caso in cui lo stagista o il tirocinante utilizzi attrezzature particolari dovrà essere addestrato all’utilizzo delle stesse tramite i corsi specifici per attrezzature. Ad esempio nel caso di utilizzo carelli elevatori o piattaforme elevabili, oppure di attività lavorativa in spazi confinati, dovrà svolgere i rispettivi corsi di formazione.

Devo provvedere alla formazione di uno studente in stage, tirocinante o lavoratore part-time anche nel caso lo stesso presti attività per 1 o 2 settimane?

Come detto in precedenza, la risposta è si.

Ad ogni modo potete considerare che per legge la formazione del personale deve essere svolta entro 60 giorni dall’assunzione ovvero dall’avvio del rapporto di subordinazione. Come conseguenza un datore di lavoro che concluda un rapporto di stage prima dei 60 giorni verosimilmente potrebbe, in modo poco elegante, temporeggiare sull’obbligo formativo.

In altro caso, ossia nell’eventualità un tirocinante deve svolgere periodi certificati di presenza all’interno dell’organizzazione superiori ai 60 giorni, dovrà essere formato in ogni caso.

Ad ogni modo, nel caso di utilizzo dell’impresa di stagisti o tirocinanti, è importante prevedere nel DVR dell’azienda una sezione dedicata agli stagisti e tirocinanti. Nella stessa sezione riportare le attività alle quali i soggetti sono adibiti, le attrezzature utilizzate, eventuali DPI forniti, la formazione e l’informazione che verrà data e tutti i rischi specifici a sui il soggetto sarà esposto.

In ogni caso il datore di lavoro, introducendo nella sua organizzazione un soggetto stagista o tirocinante, con l’inizio del rapporto assume tutti gli obblighi previsti dalla normativa prevenzionistica.