L’attestato formativo e aggiornamento formazione in sicurezza sul lavoro sono rilevanti ai fini dell’idoneità dei lavoratori allo svolgimento della mansioni lavorative.
L’attestato in sicurezza sul lavoro è un documento valido a certificare il completamento della formazione in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione dei rischi delle attività lavorative.
Il documento riveste particolare importanza poichè obbligatorio per legge, deve essere esibito in caso di ispezione degli organi di controllo o autorità competenti. Per questo motivo l’attestato formativo e l’aggiornamento formazione devono essere sempre in regola al fine di non incorrere in sanzioni.
Ogni attestato formativo in salute e sicurezza sul lavoro ha una durata specifica, cosi come deve riportare determinati elementi. La validità dell’attestato in sicurezza sul lavoro è legata al possesso di determinati requisiti di legge.
In particolare gli attestati di formazione in sicurezza sul lavoro devono essere aggiornati entro la data di scadenza. In caso di mancato aggiornamento dell’attestato, lo stesso perde di validità. La perdita di validità dell’attestato formativo comporta conseguentemente la perdita dell’idoneità del lavoratore allo svolgimento delle mansioni lavorative.
Di particolare importante è la ricordarsi che l’attestazione dell’avvenuta formazione deve essere conservata. Per questo motivo ogni datore di lavoro ha il compito di conservare presso l’azienda gli attestati formativi conseguiti dai propri lavoratori. Questo al fine di dare prova di aver svolto la formazione dei lavoratori prevista per legge. Tale incombenza è stata confermata anche dalla Sentenza di Cassazione n. 37312 del 9 Settembre 2014. La Sentenza di Cassazione, infatti, ha confermato come l’attestazione dell’avvenuta formazione deve essere conservata secondo quanto previsto al decreto ministeriale del 16/01/1997 richiamato implicitamente nell’allegato A9, punto 10 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.