i corsi per lavoratori devono essere svolti durante o fuori l’orario di lavoro ?

in tema orario corsi sicurezza lavoro è possibile affermare che la frequenza delle sessioni di formazione, per il D.lgs. 81/2008, deve rientrare all’interno dell’orario lavorativo. Questo per il fatto che i corsi in sicurezza sul lavoro, a norma di legge, devono essere svolti durante l’orario di lavoro e non possono comportare perdite economiche per i lavoratori.

Infatti l’art.37 del D. Lgs. n. 81/2008 stabilisce come la formazione dei lavoratori, così come la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, deve avvenire in orario di lavoro. Allo stesso modo l’articolo di legge statuisce che la formazione non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. In considerazione del fatto che i costi della formazione non possono pesare su lavoratori.

Sul punto evidenziamo anche come anche la frequenza dei corsi di formazione in modalità E-learning (cosi detti corsi online in sicurezza sul lavoro) dovrebbero svolgersi in orario di lavoro.

Sono previste sanzioni penali per il datore di lavoro che svolge la formazione al di fuori dell’orario di lavoro ?

Non sono previste sanzioni penali a carico del datore di lavoro che formi il dipendente al di fuori dell’orario di lavoro. Questo nonostante il preciso obbligo di formazione dell’art. 37 comma 12 del D.Lgs. 81/2008.

Nulla vieta, sia al datore di lavoro sia al dipendente, di potersi accordare per lo svolgimento della formazione in sicurezza sul lavoro in un orario concordato da entrambe le parti. Un simile accordo ricade all’interno del diritto civilistico, poiché attinente agli obblighi di natura patrimoniale-contrattuale.

Verosimilmente, alle volte, la scelta di frequentare il corso in sicurezza sul lavoro fuori dall’orario lavorativo potrebbe essere dovuta ad una libera scelta del dipendente. Il dipendente potrebbe volersi organizzare da solo oppure potrebbe volere recuperare un permesso di lavoro o per altri motivi.

In ogni caso il datore di lavoro che organizza la formazione al di fuori dell’orario lavorativo, senza accordarsi con il dipendente o senza retribuirgli il tempo dedicato all’attività formativa si espone al rischio di poter essere citato in sede giudiziale civile. Senza accordo, il lavoratore potrebbe esercitare il diritto di richiedere il rimborso del costo per il tempo dedicato alla formazione, ai sensi dell’art. 37 comma 12 D.Lgs. 81/2008. Nel caso si verifichi questa eventualità, lo stesso, potrà richiedere anche eventuali interessi e rivalutazione degli importi.

Per quanto detto il datore di lavoro non può, contro ogni previsione, decidere di eseguire la formazione del lavoratore, del preposto o del dirigente, al di fuori dell’orario di lavoro senza il consenso del dipendente.

Precisiamo che, dall’altro lato, il dipendente non può rifiutarsi di partecipare ai corsi di formazione sulla sicurezza organizzati all’interno dell’orario lavorativo.

##