Attestato sicurezza sul lavoro, sua validità e scadenza

 Su come si definisce un attestato sicurezza sul lavoro valido e sulla necessità di verificarne la scadenza abbia pensato di fornire, di seguito, i concetti principali. In breve l’attestato in sicurezza sul lavoro è valido quando rilasciato da un ente appositamente autorizzato e fino a quando non va in scadenza. Infatti l’attestato in sicurezza sul lavoro, conseguito al termine di percorso di formazione svolto presso un centro abilitato, è soggetto ad una scadenza definita in base al tipo di formazione svolta. 

attestato sicurezza sul lavoro

Funzione dell’attestato in sicurezza sul lavoro

L’attestato sicurezza sul lavoro è un documento che accerta la formazione dei lavoratori secondo quanto previsto dal Testo Unico per la Sicurezza D.Lgs. 81/2008. Infatti come conseguenza dell’art. 37 D.lgs. 81/2008, ogni lavoratore deve essere formato per mezzo di corsi di sicurezza che variano per contenuti e durata. Questo con lo scopo di far acquisire ai lavoratori una conoscenza e una competenza sulla natura dei rischi in cui possono imbattersi nella loro attività.

Detto in altre parole, l’attestato di sicurezza sul lavoro serve a certificare l’avvenuta formazione da parte dei lavoratori della formazione prevista per legge. Per questo costituisce un documento personale ed obbligatorio che solitamente è conservato in azienda. Questo per il fatto che l’attestato occorre a dimostrare l’adempimento formativo obbligatorio in caso di ispezione e controlli da parte delle autorità competenti.

Al fine di conseguire l’attestato di sicurezza sul lavoro occorre frequentare corsi specifici. In base al tipo di rischi a cui si è esposti, l’attività svolta e le attrezzature di lavoro utilizzate possono variare. Conseguentemente il tipo di formazione ed i relativi attestati di sicurezza possono variare. Esistono vari corsi di formazione differenziati sia per contenuti sia per numero di ore di formazione previste. Per ciascuno di questi corsi l’attestato di formazione può essere rilasciato frequentando il numero di ore previste ed il relativo test finale di valutazione.

Validità attestato sicurezza sul lavoro ai fini normativi

L’attestato in sicurezza sul lavoro per essere valido deve essere rilasciato da un ente o organizzazione autorizzata alla formazione in ambito salute e sicurezza sul lavoro.  Gli attestati possono essere rilasciati al termine di un percorso formativo organizzato in conformità ai requisiti normativi e dopo  aver superato le prove di valutazione.

In caso di corsi di formazione con parte pratica, dovrà essere superata anche la prova di tipo pratico. Infatti un corso di formazione con previsione di parte pratica nel quale sia rilasciato solamente l’attestato di formazione teorica, è privo di validità. Questo per il fatto che la formazione non risulterebbe completata ai sensi di legge.

In particolare precisiamo che ogni attestato in sicurezza, ai fini della validità di legge, deve riportare determinati elementi descrittivi. Questi sono:

  • La denominazione del soggetto che ha erogato il corso
  • Norma di riferimento;
  • Dati anagrafici del partecipante (nome, cognome, codice fiscale);
  • Tipo di corso, settore di appartenenza, ore frequentate;
  • Periodo di svolgimento del corso;
  • Nominativo del docente;
  • Firma del responsabile del progetto formativo

Infine, gli attestati prodotti devono riportare un numero progressivo.

Ai fini della validità degli attestati è previsto che gli stessi devono riflettere il rischio aziendale identificato tramite il codice ATECO di classificazione dell’impresa. Ad esempio pensiamo alla formazione di tipo antincendio. Un’azienda classificata ha rischio medio dovrà formare i propri dipendenti con un percorso formativo antincendio rischio medio. Nel caso formi il lavoratore con un percorso formativo antincendio rischio basso, l’attestato conseguito anche se strutturalmente valido, non ha validità per il settore rischio medio. Similmente la validità dell’attestato è legata anche al tipo di attività lavorativa svolta. Ad esempio un lavoratore che sia in possesso di un attestato per la guida dei carelli elevatori, anche detto patentino muletto, non potrà utilizzarlo per la guida di altre attrezzature.

Scadenza attestati in sicurezza sul lavoro

Ai fini della validità degli attestati in sicurezza sul lavoro, occorre ricordare che gli stessi non hanno durata illimitata. La validità degli attestati in sicurezza sul lavoro è limitata negli anni. Detto in altre parole gli attestati hanno una scadenza.

Per questo motivo è necessario rinnovare la formazione periodicamente al fine di mantenere la validità della formazione acquisita in sicurezza sul lavoro. A seconda del tipo di formazione ricevuta in ambito sicurezza, sono previste dalla normativa determinate scadenze entro le quali aggiornare la propria formazione.

Ogni datore di lavoro per non incorrere in sanzioni deve monitorare la validità degli attestati conseguiti nei corsi in sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo sia per quanto riguarda la sua formazione, sia quella dei propri lavoratori.

A titolo esemplificativo, riportiamo ad esempio la scadenza dei corsi per addetti Primo Soccorso che è triennale. Nel caso dei corsi di formazione per lavoratori rischio basso, medio, alto la scadenza dell’attestato è quinquennale. In altro modo la scadenza dell’attestato per Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza è annuale. In modo differente i responsabili del servizio di prevenzione e protezione devono conseguire un minimo di 40 crediti formativi nell’arco di 5 anni dal conseguimento dell’attestato formativo.

Per conoscere quanto dura l’attestato sicurezza sul lavoro, abbiamo riportato la scadenza attestati dei principali corsi di formazione nella tabella del nostro post sulla durata attestati. La puoi vedere cliccando qui